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Basta segnalazioni abusive in banca d'Italia


Centrale rischi: basta segnalazioni abusive

Finalmente si è compiuta e pertanto è stata effettuata la presentazione del disegno di legge N° 2136 - con relativo deposito della proposta - presso il Senato della Repubblica Italiana sul tema relativo a: “Disposizioni sulla erronea segnalazione alla centrale rischi” da parte delle banche.

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DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1


1. La presente legge si applica a chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione,ovvero ai loro dipendenti:

a) presso una banca o un intermediario finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero altra impresa autorizzata all'esercizi o nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

b) presso un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, quando procede all'assunzione e alla gestione dei rischi, nei confronti delle imprese di cui alla lettera a).

2. In deroga ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile è competenza del giudice ordinario la cognizione del danno arrecato dai soggetti di cui al comma 1 quando partecipano ad una centrale dei rischi, ovvero quando partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, mediante segnalazioni erronee e trasmissioni inaccurate di dati e

documenti.

3. Sono inaccurate, ai fini di cui al comma 2, le condotte di coloro che, al fine di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di determinare la revoca del credito concesso, omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o mancano di utilizzare, con la doverosa diligenza, nella fase istruttoria notizie o dati in loro possesso sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di colui cui fu concesso il fido.

4. Il tribunale competente, anche con provvedimento di urgenza, può ordinare che la segnalazione di cui al comma 2, rivelatasi erronea, sia immediatamente cancellata.

5. In caso di segnalazione erronea, ai soggetti che svolgono funzioni amministrative o di direzione nonché ai dipendenti, si applica la sanzione pecuniaria pari ad un importo che sia tre volte maggiore di quello per il quale è avvenuta la segnalazione, salvo che il segnalato provi il maggior danno.

6. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 è pubblicato, a spese della parte soccombente, senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia e sui quotidiani di maggior diffusione nazionale e locale, per gli stessi giorni in cui sia stata pubblicata nel bollettino della Centrale rischi della Banca di Italia la segnalazione erronea.

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